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Le Varianti in corso d’opera al progetto esecutivo delle strutture comportano una diversa disciplina edilizia a seconda che le modifiche costituiscano o meno variazioni essenziali ai fini edilizi.
Per la definizione delle varianti in corso d’opera riguardanti parti strutturali si rimanda all’art. 94 bis comma 2 del D.P.R. 380/2001, all’art. 9 comma 2 della L.R. 19/2008 e alla D.G.R. 2272/2016.
Le Varianti in corso d'opera possono essere denunciate unicamente dopo aver presentato l'inizio lavori al SUE/SUAP territorialmente competente, secondo quanto disposto dall'art. 15, c. 2 (per i Permessi di costruire), e art. 23, c. 2 (per le Segnalazioni certificate d'inizio attività) del D.P.R. 380/2001. Nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, non è possibile presentare Varianti in corso d'opera.
Sono quelle modifiche progettuali che comportano variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità.
Sono da trattarsi quali varianti sostanziali anche le cosiddette “varianti innovative”, ovvero gli interventi strutturali aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nella pratica originaria che, se realizzati autonomamente, richiederebbero un apposito titolo abilitativo sismico (ad esempio, interventi locali aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella pratica originaria).
Le varianti sono modifiche in corso d’opera: per presentare una variante sostanziale occorre quindi aver comunicato allo scrivente Servizio l’inizio dei lavori strutturali della pratica sismica originaria. Se non sono iniziati i lavori occorre invece richiedere l’annullamento della pratica originaria e presentare ex novo la pratica modificata.
Le Varianti Sostanziali sono pratiche sismiche collegate alla pratica originaria; vanno presentate tramite il portale Accesso Unitario con la seguente modalità:
Nella compilazione si chiede di indicare nella descrizione sintetica dell’intervento il fatto che si tratta di una Variante Sostanziale, e i riferimenti della pratica sismica originaria.
Il pagamento del rimborso forfettario (ai sensi della D.G.R. 1964/2018), dei diritti di segreteria (50 €) e dei bolli (2 da 16€ per le sole autorizzazioni, se non si utilizzino bolli cartacei), deve essere effettuato attraverso il portale pago PA, accessibile al seguente link: Pagamenti Spontanei
Sono quelle modifiche progettuali in corso d’opera che non comportano significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. 19/2008. Possono essere presentate entro la fine dei lavori strutturali (prima o contestualmente) ma in via cautelativa è meglio presentarle prima dell’esecuzione degli interventi modificati.
La documentazione prevista dalla D.G.R. 2272/2016 per asseverare, illustrare e dimostrare che una modifica progettuale non riveste carattere sostanziale va presentata secondo le seguenti modalità:
1. accedere con il profilo “soggetto che presenta la pratica” e selezionare il Comune NCI di riferimento;
2. all’interno dello sportello relativo (SUE o SUAP), selezionare “interventi in materia strutturale/sismica”;
3. selezionare “MUR A.15/D.9 – ASSEVERAZIONE relativa alle VARIANTI NON SOSTANZIALI riguardanti parti strutturali
Si raccomanda di verificare la presenza nei moduli e nei documenti delle firme e timbri professionali (oppure firme digitali) di tutte le figure coinvolte – progettista architettonico, progettista strutturale, direttore dei lavori strutturali.