Contatti:
Via Franco Basaglia 8 - Imola (BO)
Telefono: 0542 603204 - 0542 603205
Il Servizio Sismico Associato esercita le funzioni in materia sismica per conto dei Comuni che fanno parte del Nuovo Circondario Imolese e di quelli associati. Si occupa delle seguenti attività:
Non si occupa di:
Sono soggetti alle disposizioni di cui al TITOLO IV della L.R. 19/2008 "Norme per la prevenzione del rischio sismico" (PDF - 82,1 KB)
tutti gli interventi di nuova costruzione, recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati.
L'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 suddivide gli interventi strutturali nelle zone sismiche in interventi “rilevanti”, “di minore rilevanza” e “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità. L’appartenenza a ciascuna di queste macro-categorie comporta una diversa e graduale applicazione delle procedure tecnico-amministrative. Per identificare chiaramente le caratteristiche sulla base delle quali un intervento può essere collocato in una delle tre macro-categorie, sono state approvate le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 30/04/2020 e la Delibera di Giunta Regionale 1814/2020 in vigore dal 23/12/2020.
La procedura tecnico-amministrativa di ogni intervento dipende dalla zona sismica del Comune e dall’accelerazione sismica di sito; per gli edifici esistenti dipende inoltre dalla categoria di intervento ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, per le nuove costruzioni dalla Classe d’Uso e dal fatto che l’intervento si discosti o meno dalle usuali tipologie oppure che per la sua complessità strutturale richieda più articolate verifiche e calcolazioni.
Le pratiche sismiche relative a interventi “rilevanti” vengono trattate col procedimento dell’autorizzazione sismica, disciplinato dall’art. 12 della L.R. 19/2008.
Le pratiche sismiche relative a interventi “di minore rilevanza” vengono trattate col procedimento del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, disciplinato dall’art. 13 della L.R. 19/2008.
Gli interventi “privi di rilevanza” sono invece esclusi dalle procedure di autorizzazione sismica e di deposito (art. 9, comma 3 della L.R. 19/2008, D.G.R. 2272/2016).
L'autorizzazione sismica ha validità 5 anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio (art. 11 comma 5, L.R. 19/2008), o dalla data di formazione del silenzio assenso (art. 94 comma 2-bis, D.P.R. 380/2001).
Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per 5 anni a decorrere dalla data di attestazione dell’avvenuto deposito (art. 13 comma 5, L.R. 19/2008).
Trascorso tale periodo il titolo sismico perde efficacia: prima della scadenza, è possibile chiedere una sola proroga di validità per una durata non superiore a 5 anni. Rinnovi pratiche sismiche - Servizio Sismico Associato - Nuovo Circondario Imolese