Attività
Descrizione del servizio
Il Servizio Sismico Associato esercita le funzioni in materia sismica per conto dei Comuni che fanno parte del Nuovo Circondario Imolese e di quelli associati. Si occupa delle seguenti attività:
- acquisizione delle Istanze di Autorizzazione sismica per interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 12 della L.R. 19/2008: controllo di completezza/regolarità formale e controllo di merito delle pratiche sismiche soggette ad Autorizzazione fino al rilascio del provvedimento finale;
- acquisizione delle Denunce di Deposito dei progetti esecutivi riguardanti le strutture per interventi di minore rilevanza: controllo di completezza/regolarità formale e rilascio dell’Attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell’art. 13 della L.R. 19/2008; definizione delle pratiche sismiche per le quali svolgere il controllo di merito fino al rilascio del parere finale (vai alla raccolta dei verbali dei sorteggi);
- acquisizione dei documenti relativi alla Denuncia dei Lavori delle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, per gli interventi rilevanti, di minore rilevanza o privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;
- acquisizione delle verifiche tecniche e valutazioni della sicurezza ai sensi dell’art. 14 della L.R. 19/2008;
- partecipazione a Conferenze dei Servizi convocate dai Comuni associati ove sia richiesto un contributo in materia strutturale/sismica;
- supporto ai professionisti e agli uffici tecnici dei Comuni associati o convenzionati;
- istruttoria delle segnalazioni di presunte violazioni sismiche e formulazione di pareri tecnici su richiesta degli uffici tecnici dei Comuni associati o convenzionati;
- vigilanza e controlli nei cantieri.
Non si occupa di:
- interventi riguardanti lavori pubblici di interesse statale o ad essi equiparati (finanziati per almeno il 50% dallo Stato, compresi i fondi PNRR); la conformità alle norme tecniche per le costruzioni è accertata dalla verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- interventi riguardanti lavori pubblici per i quali è stato affidato l’incarico di progettazione a partire dal 01/07/2023 (quando hanno acquisito efficacia le disposizioni del nuovo Codice Appalti); la conformità alle norme tecniche per le costruzioni è accertata dalla verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 42 del D.Lgs. 36/2023;
- interventi su opere di rilevanza sovracomunale (definite nella D.G.R. 1343/2021), poichè il controllo dei progetti è di competenza della Regione (vai alle informazioni sulle opere sovracomunali).
Contenuti
Interventi assoggettati
Sono soggetti alle disposizioni di cui al TITOLO IV della L.R. 19/2008 "Norme per la prevenzione del rischio sismico" tutti gli interventi di nuova costruzione, recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati.
L'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 suddivide gli interventi strutturali nelle zone sismiche in interventi “rilevanti”, “di minore rilevanza” e “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità. L’appartenenza a ciascuna di queste macro-categorie comporta una diversa e graduale applicazione delle procedure tecnico-amministrative. Per identificare chiaramente le caratteristiche sulla base delle quali un intervento può essere collocato in una delle tre macro-categorie, sono state approvate le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 30/04/2020 e la Delibera di Giunta Regionale 1814/2020 in vigore dal 23/12/2020.
La procedura tecnico-amministrativa di ogni intervento dipende dalla zona sismica del Comune e dall’accelerazione sismica di sito; per gli edifici esistenti dipende inoltre dalla categoria di intervento ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, per le nuove costruzioni dalla Classe d’Uso e dal fatto che l’intervento si discosti o meno dalle usuali tipologie oppure che per la sua complessità strutturale richieda più articolate verifiche e calcolazioni.
Le pratiche sismiche relative a interventi “rilevanti” vengono trattate col procedimento dell’autorizzazione sismica, disciplinato dall’art. 12 della L.R. 19/2008.
Le pratiche sismiche relative a interventi “di minore rilevanza” vengono trattate col procedimento del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, disciplinato dall’art. 13 della L.R. 19/2008.
Gli interventi “privi di rilevanza” sono invece esclusi dalle procedure di autorizzazione sismica e di deposito (art. 9, comma 3 della L.R. 19/2008, D.G.R. 2272/2016).
Rimborso Forfettario
Le pratiche sismiche soggette ad autorizzazione preventiva e a deposito, comprese le varianti sostanziali, comportano l'obbligo del pagamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie (art. 20 della L.R. 19/2008). Gli importi sono stabiliti dalla D.G.R. 1934/18, le cui tabelle riassuntive sono scaricabili in formato pdf:
Il rimborso non è dovuto per:
- interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (D.G.R. 2272/2016),
- varianti non sostanziali (D.G.R. 2272/2016),
- opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 19/2008 (con attestazione dell’handicap o della limitazione permanente di mobilità - certificazione AUSL oppure certificato medico e dichiarazione sostitutiva);
- depositi di varianti riferiti a pratiche presentate prima del 01/06/2010, ai sensi della L.R. 35/84 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di un'unica pratica caratterizzata da più unità strutturali differenti tra loro è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna unità, in quanto richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza di più unità strutturali identiche tra loro, il rimborso è dovuto per una sola unità.
Diritti di segreteria
Dal 1° gennaio 2022 nei Comuni del Nuovo Circondario Imolese è dovuto il pagamento dei Diritti di segreteria per tutte le pratiche sismiche (autorizzazione e deposito) per un importo pari a 50,00 €.
Sono escluse dal pagamento dei diritti le pratiche presentate:
- per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 19/2008 (con attestazione dell’handicap o della limitazione permanente di mobilità - certificazione AUSL oppure certificato medico e dichiarazione sostitutiva);
- da uno dei Comuni convenzionati o una sua società partecipata;
- da altri Enti locali.
Modalità di versamento pagamenti
I pagamenti degli oneri relativi alle pratiche presentate nei 10 Comuni del Nuovo Circondario Imolese devono essere effettuati tramite il portale PagoPA Nuovo Circondario Imolese (entranext.it) , selezionando "Pagamenti" - "nuovo pagamento spontaneo" - "servizio associato pratiche sismiche" e andando a selezionare la corrispondente voce di costo.
Nella causale di versamento devono essere specificati i riferimenti della pratica sismica (N.AU, Cognome e Nome del committente, importo totale del rimborso forfettario, importo dei diritti di segreteria e numero di bolli versati).
Pagamento imposta di bollo
L'istanza, volta ad ottenere l'autorizzazione sismica, è inoltrata tramite il sistema Accesso Unitario. All'istanza va allegato il modulo del pagamento dell’imposta di bollo per il rilascio dell’autorizzazione sismica posizionando n. 2 marche da bollo da € 16,00 cad., una spettante per la presentazione dell'istanza e una per il rilascio dell'autorizzazione sismica.
Con autorizzazione n. 0002088 del 09/01/2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate è possibile l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, effettuando un versamento unico con il totale per contributo per le spese istruttorie, i diritti di segreteria e il bollo virtuale.
Validità del titolo sismico
L'autorizzazione sismica ha validità 5 anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio (art. 11 comma 5, L.R.19/2008), o dalla data di formazione del silenzio assenso (art. 94 comma 2-bis, D.P.R. 380/2001).
Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per 5 anni a decorrere dalla data di attestazione dell’avvenuto deposito (art. 13 comma 5, L.R. 19/2008).
Trascorso tale periodo il titolo sismico perde efficacia: prima della scadenza, è possibile chiedere una proroga di validità per una durata non superiore a 5 anni. Rinnovi pratiche sismiche - Servizio Sismico Associato - Nuovo Circondario Imolese