Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2008, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito , di cui agli artt. 11 e 13 del titolo IV (“Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico”) della stessa legge.

Tali interventi sono stati individuati con D.G.R. n. 2272/2016 (Allegato 1) che li definisce quali interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducendoli unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati nell'elenco A del medesimo atto, e di interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco B.

Il progettista dovrà dichiarare la non rilevanza dell'intervento attraverso dichiarazione resa all'interno dell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio.

Nel caso di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, realizzati con opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, (ai sensi del D.P.R. n. 380/01), si dovrà presentare oltre all'asseverazione anche gli elaborati tecnici, analitici o grafici e la nomina del collaudatore.