Salta al contenuto

Contenuto

Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modifiche e permette al contribuente di regolarizzare errori, omissioni o illeciti fiscali, versando il tributo non pagato o pagato in maniera errata beneficiando di una sanzione ridotta (più gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale: 0,3 % annuo dal 1° gennaio 2018 e 0,8% dal 1° gennaio 2019) .

Il pagamento può avvenire anche con più versamenti in tempi diversi purché siano effettuati entro il termine previsto. Occorre utilizzare il modello F24 versando la somma dell'importo del tributo, la sanzione e gli interessi  legali giornalieri calcolati sull'imposta, con lo stesso codice del tributo e barrando la casella “ravv”.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento se la violazione è stata constatata, ovvero se iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari, accertamenti, liquidazioni già notificati).

Tipologie di ravvedimento

Dal 01.01.2016 per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni  la sanzione ordinaria del 30% è ridotta al 15%.

  • Ravvedimento “sprint” - versamenti entro 14 giorni dalla data in cui doveva essere eseguito il pagamento: la sanzione si riduce allo 0,1 % per ogni giorno di ritardo;
  • Ravvedimento “breve” - versamenti dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla data in cui doveva essere eseguito il pagamento: la sanzione si riduce al 1,5 % fissa sull'imposta non versata (1/10 del 15 %);
  • Ravvedimento “medio” - versamenti dal trentunesimo al novantesimo giorno dalla data in cui doveva essere eseguito il pagamento: la sanzione si riduce al 1,67 % fissa sull’imposta non versata (1/9 del 15%);
  • Ravvedimento “lungo” - per versamenti dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza prevista fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (31/12 dell'anno successivo): la sanzione si riduce al 3,75% fissa (1/8 della sanzione ordinaria).

Ultimo aggiornamento: 06-12-2023, 13:49