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In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell’IMU di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, delle case e appartamenti per vacanze, degli affittacamere per brevi soggiorni, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Pertanto per accedere all’esenzione di cui sopra i soggetti passivi devono:
1) possedere un immobile in categoria D2 o in altra categoria catastale a condizione sia adibito ad una delle attività indicate;
2) gestire direttamente (stesso codice fiscale, quindi essere lo stesso soggetto giuridico) nell’anno 2020 l’attività presso l’immobile come da Scia o altra autorizzazione all’esercizio di impresa rilasciata;
3) presentare dichiarazione IMU per l’anno 2020 entro il 30 giugno 2021, ai fini del riconoscimento della esenzione stessa.
Ultimo aggiornamento: 06-12-2023, 14:49