Decreto 23 aprile 2008

A partire dall'anno d'imposta 2007, l'obbligo di dichiarazione ICI è stato generalmente soppresso e limitato ad alcuni casi particolari.
Le normali compravendite intervenute dal 2007 non devono più essere dichiarate, in quanto i relativi dati pervengono ai comuni attraverso flussi informatici.

E' necessario presentare la dichiarazione nei casi in cui le variazioni che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo riguardino riduzioni d'imposta oppure che non pervengano ai comuni attraverso flussi informatici resi disponibili attraverso la banca dati catastale (MUI, modello unico informatico dei notai).

La dichiarazione ICI per l'anno 2011:

  • deve essere presentata entro il 31 luglio 2012;
  • deve essere presentata al Comune nel quale sono ubicati gli immobili, utilizzando il modello ministeriale;
  • deve essere presentata sia da chi diventa soggetto passivo ICI sia da chi ha cessato di esserlo;
  • può essere consegnata direttamente allo sportello comunale, che rilascerà ricevuta, oppure può essere inviata con raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione ICI 2010": in questo caso si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

Devono essere ancora dichiarati i seguenti casi (fattispecie più significative):

  • fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti;
  • immobili oggetto di locazione finanziaria;
  • immobili oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto su un'area fabbricabile e variazioni del valore della stessa;
  • terreno agricolo che diventa fabbricabile e viceversa;
  • area divenuta fabbricabile in seguito alla demolizione di fabbricato;
  • l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
  • l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
  •  l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
  • l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
  • l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
  • per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato,sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
  • l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
  • l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);
  •  è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;
  • è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
  • l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  • le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma;
  • l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);
  • l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
  • si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);
  • l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
  • l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

IMPORTANTE
Gli immobili che nel corso del 2010 hanno perso o acquistato il diritto all’esclusione o all'esenzione dall’ICI devono essere regolarmente dichiarati (ad esempio perchè abitazioni principali o in quanto concessi in comodato gratuito nei casi previsti).

Per approfondimenti: Ministero delle Finanze - sito ufficiale

Successioni

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per le successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge), gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la comunicazione/dichiarazione ai fini ICI, tranne che per i casi sopra evidenziati.