Imposta di Soggiorno - Vademecum
Cos'è e quando si applica
L’imposta di soggiorno è prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente per oggetto «Disposizioni in materia di federalismo municipale».
La norma consente ai comuni di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio.
Il Comune di Fontanelice ha istituito l’imposta di soggiorno disciplinata con regolamento comunale adottato con delibera C.C. n. 5 del 30 marzo 2015.
L'imposta è destinata a finanziare la promozione del sistema turistico locale mediante interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, nonché di manutenzione, di recupero, di fruizione e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Applicazione
L'imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte) fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Fontanelice, come definite dalla normativa regionale di settore.
L’applicazione dell’imposta decorre dal 1 giugno 2015.
Soggetti
E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Fontanelice.
Tariffe
La misura dell'imposta è stata determinata con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 18/04/2015 e succ. modifiche negli importi di seguito indicati:
Strutture alberghiere
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Residenze turistiche alberghiere-residence
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Strutture ricettive extralberghiere
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Strutture ricettive extralberghiere per ospitalità collettiva
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Agevolazioni per gruppi organizzati intermediati da Agenzie Viaggio e Tour perator (art. 74- ter DPR 633/72)
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Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, ferma restando l’esenzione di cui al precedente punto a);
c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di due accompagnatori per paziente;
d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
e) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
f) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti (compreso l’accompagnatore turistico);
g) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
h) il soggetto che presta volontariato per emergenze dettate da eventi/calamità naturali;
i) i soggetti con invalidità non inferiore al 100%;
j) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l’assegno di accompagnamento dall’Inps e dall’Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
k) i soggetti in carico ai servizi sociali e sanitari con certificazione del servizio interessato, nonché i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
l) i soggetti appartenenti a squadre sportive aventi sede nei Comuni del Nuovo Circondario Imolese ospitate per ragioni di ritiro sportivo.
L’applicazione dell’esenzione é subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. c), d), e), f), g), l) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;
Modulistica - dichiarazioni
L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di:
- per le ipotesi di cui alla precedente lett. h) idonea documentazione attestante l’organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. i) e j), idonea certificazione;
- per l’ipotesi di cui al punto k) convenzione stipulata dall’Ente gestore intermediario con l’Ente preposto dal Ministero dell’Interno.
- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b) non è necessario presentare alcuna documentazione.
L'imposta non è dovuta per i soggetti residenti nel Comune di Fontanelice
Obblighi dei gestori
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Fontanelice sono tenuti a:
1) informare, anche nella versione multilingue predisposta dall'ufficio turismo e visibile sul sito istituzionale comunale, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità, delle eventuali esenzioni e/o riduzioni dell’imposta di soggiorno, del regolamento applicativo.
2) effettuare il versamentodelle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno mediante bonifico sul conto di Tesoreria IBAN: IT 19 V 08542 36700 05400 0177477 con la causale "IMPOSTA DI SOGGIORNO .... TRIMESTRE - ANNO ....."
3) dichiarare trimestralmente all’Ente, entro i primi quindici giorni del mese successivo:
- il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo oggetto di dichiarazione,
- il relativo periodo di permanenza,
- il numero dei soggetti esenti,
- l’imposta riscossa e gli estremi del versamento della medesima,
- i nominativi degli ospiti che non hanno versato l’imposta,
nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa.
La dichiarazione va comunque presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.
Scadenze dichiarazione e versamento per l'anno 2015:
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Scadenze dichiarazione e versamento per l'anno 2016 e successivi:
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4) esibire e/o rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta
applicata ed i versamenti effettuati al Comune su richiesta dell’Amministrazione, ai fini dell’attività di controllo e/o verifica;
5) conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno ( dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni trimestrali, ecc,) per almeno 5 anni dalla data del documento.
La dichiarazione, così come le certificazioni ai fini dell’esenzione, la richiesta di rimborso, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo in forma telematica o su supporto cartaceo, corredata del documento di identità del dichiarante e/o richiedente, o mediante posta certificata.
In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire i versamenti e le dichiarazioni distinti per ogni struttura.