Cos'è e quando si applica

L’imposta di soggiorno è prevista dall' art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 avente per oggetto «Disposizioni in materia di federalismo municipale».
La norma consente ai comuni di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio.

Il Comune di Castel San Pietro Terme ha istituito l’imposta di soggiorno disciplinata con regolamento comunale adottato con delibera C.C. n. 35 del 31 marzo 2015. L'imposta è destinata a finanziare la promozione del sistema turistico locale mediante interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, nonché di manutenzione, di recupero, di fruizione e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Applicazione

L'imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte) fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme, come definite dalla normativa regionale di settore. L’applicazione dell’imposta decorre dal 1 giugno 2015.

Soggetti

E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme.

Tariffe

La misura dell'imposta è stata determinata con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 3/03/2023 negli importi di seguito indicati:

  • Euro 1,00 a persona a notte per Alberghi 1 e 2 stelle;
  • Euro 2,00 a persona a notte per Alberghi 3 stelle e 3 stelle sup.
  • Euro 3,00 a persona a notte per Alberghi 4 stelle e 4 stelle sup.
  • Euro 4,00 a persona a notte per Alberghi 5 stelle.

Esenzioni

a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;

b) i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, ferma restando l’esenzione di cui al precedente punto a); 

c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie ubicate nei comuni nell’ambito dell’area metropolitana, in ragione di un accompagnatore per paziente; 

d) i soggetti che soggiornano nel territorio comunale per trattamento in day hospital eseguito in strutture sanitarie ubicate nei comuni nell’ambito dell’area metropolitana; 

e) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio; 

f) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio; 

g) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni quindici partecipanti (compreso l’accompagnatore turistico); 

h) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva nel periodo di svolgimento della propria attività lavorativa;

i) il soggetto che presta volontariato per emergenze dettate da eventi/calamità naturali; 

j) i soggetti con invalidità non inferiore al 74%; 

l) gli eventuali accompagnatori di soggetti invalidi a cui viene anche corrisposto l’assegno d’accompagnamento dall’Inps e dall ’Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto; 

m) i soggetti appartenenti a squadre sportive aventi sede nei comuni del Nuovo Circondario Imolese ospitate per ragioni di ritiro sportivo; 

n) i soggetti in carico ai servizi sociali e sanitari con certificazione del servizio interessato, nonché i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza; 

Per le ipotesi di cui alla lettera a) ,b) e n) non è necessario presentare alcuna documentazione; 

Per le ipotesi previste dalla lettera c) alla lettera m) le esenzioni sono subordinate alla consegna,da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in base al D.P.R. N. 445/2000 o autocertificazione.

Sono previste le seguenti RIDUZIONI di imposta:

 -          Riduzione dell’imposta di soggiorno di euro 0,50 a persona / notte nel caso di soggetti che appartengono ad un gruppo organizzato di almeno  15 partecipanti (comprensivo dell’accompagnatore turistico) intermediati da Agenzie di Viaggio e Tour Operator regolati ai sensi dell’art. 74 – ter DPR n. 633/1972 e che pernottano per almeno due notti;

 -          Riduzione a euro 0,50 a persona / notte nel caso di soggetti che appartengano ad un gruppo di almeno 5 partecipanti, organizzati e la cui prenotazione del soggiorno, a scopo lavorativo, nel territorio comunale è stata eseguita da un’azienda avente la sede legale ed operativa nello stesso Comune

 L'imposta non è dovuta per i soggetti residenti nel Comune di Castel San Pietro Terme.

Obblighi dei gestori

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Castel San Pietro Terme sono tenuti a:

1) informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità, delle eventuali esenzioni e/o riduzioni dell’imposta di soggiorno, del regolamento applicativo.

2) effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, mediante la seguente modalità:

– sistema di pagamento PagoPA

3) dichiarare trimestralmente all’Ente, entro i primi quindici giorni del mese successivo:
- il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo oggetto di dichiarazione,
- il relativo periodo di permanenza,
- il numero dei soggetti esenti,
- l’imposta riscossa e gli estremi del versamento della medesima,
- i nominativi degli ospiti che non hanno versato l’imposta,
nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa.

tramite accesso al sito https://servizi-onlinecom.serversicuro.it/castelsanpietro/

La dichiarazione va comunque presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.

Scadenze dichiarazioni e versamenti


I   Trimestre


gennaio - marzo


scadenza   riversamento 15 APRILE


II   Trimestre


aprile -   giugno


scadenza   riversamento 15 LUGLIO


III   Trimestre


luglio -   settembre


scadenza   riversamento 15 OTTOBRE


IV   Trimestre


ottobre -   dicembre


scadenza   riversamento 15 GENNAIO

4) esibire e/o rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta
applicata ed i versamenti effettuati al Comune su richiesta dell’Amministrazione, ai fini dell’attività di controllo e/o verifica;

5) conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno ( dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni trimestrali, ecc,) per almeno 5 anni dalla data del documento.

La dichiarazione, così come le certificazioni ai fini dell’esenzione, la richiesta di rimborso, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo in forma telematica o su supporto cartaceo, corredata del documento di identità del dichiarante e/o richiedente, o mediante posta certificata.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire i versamenti e le dichiarazioni distinti per ogni struttura.

Conto della gestione – Modello 21

 I Gestori delle strutture ricettive, normativamente preposti alla riscossione dell'Imposta di Soggiorno, sono qualificabili come “Agenti contabili di fatto” (Delibera n.19/2013 della Corte dei Conti). La qualifica di agente contabile si fonda infatti sul presupposto essenziale della disponibilità materiale (cd. “maneggio”) di denaro di pertinenza pubblica.

L’agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere annualmente la resa del conto della propria gestione.

A tal fine, il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile, dovrà trasmettere al Comune entro il 30 gennaio il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21), in duplice copia.