Deposito progetto esecutivo per interventi locali di minore rilevanza
Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture in ZONA SISMICA 2 è possibile SOLO per RIPARAZIONI e INTERVENTI LOCALI di MINORE RILEVANZA che NON riguardano abitati da consolidare, violazioni, edifici strategici e rilevanti
Il decreto-legge n. 32/2019 convertito in Legge n. 55/2019 ha modificato gli articoli articoli 65, 67 e 93 del DPR 380/01 e inserito nello stesso decreto l'art. 94 bis. L'art. 94 bis al comma 1 introduce gli "interventi di minore rilevanza" non soggetti ad autorizzazione preventiva.
Con DGR n. 924 del 05/06/19 (pubblicata sul BUR n. 186 dell'11 giugno 2019 e pertanto operativa dal 12/06/2019), che integra quanto previsto dalla DGR n. 828 del 31/05/19, si individuano le RIPARAZIONI e gli INTERVENTI LOCALI sulle costruzioni esistenti quali INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA AI FINI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' ad esclusione dei casi in cui i medesimi interventi sono comunque soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettere a), b), e c) della LR 19/2008.
Gli interventi di riparazione e gli interventi locali definiti al paragrafo 8.41 del DM 17/01/2018 e specificati al paragrafo C8.4.1 della relativa circolare n. 7/2019
che NON riguardano:
- abitati dichiarati da consolidare, di cui all'art. 11 comma 2 lettera a) della LR19/08,
- violazione alle norme tecniche antisismiche, di cui all'art. 11 comma 2 lettera b) della LR 19/08,
- costruzioni di interesse strategico o rilevante, di cui all'art. 11 comma 2 lettera b) LR 19/08
sono assoggettati a DEPOSITO ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/01 e sottoposti a controllo a campione secondo la normativa regionale vigente.
Per i restanti interventi continua a trovare applicazione la disciplina regionale prevista dal titolo IV della LR 19/08.
In attesa di specifiche disposizioni da parte della Regione Emilia-Romagna, le pratiche sismiche relative a "interventi locali di minore rilevanza" presentate a partire dal 12 giugno 2019 saranno trattate col procedimento del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, come regolamentato dall'art. 13 della LR 19/08