La Relazione a struttura ultimata è da compilare solo nel caso di opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01
per i progetti successivi al 01/06/2010, il collaudo tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera ai sensi dell'art. 19 comma 4 L.R. 19/2008
Con nota prot. n. 665 del 19/01/2017 si rende noto che sono soggetti all'imposta di bollo i seguenti atti, sia cartacei che digitali:
certificato di collaudo statico, attestazione di rispondenza in luogo del certificato statico, relazione a strutture ultimate.
Non è necessaria nessuna marca da bollo per la presentazione della fine lavori strutturale.
Con autorizzazione n. 0002088 del 09/01/2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate è possibile l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale: effettuando un unico versamento comprensivo del contributo per delle spese istruttorie, dei diritti di segreteria e del bollo virtuale, specificando come causale: importo per istanza di autorizzazione, importo per diritti di segreteria e il numero di bolli versati con il relativo importo.